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Decreto Sblocca Italia, novità per il settore immobiliare

Sgravi fiscali per chi compra casa e poi la concede in locazione.

Decreto Sblocca Italia: detrazioni IRPEF per l’acquisto di case da affittare - novità sul rent to by.

SGRAVI FISCALI PER CHI COMPRA CASA E POI LA CONCEDE IN LOCAZIONE

Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto Sblocca Italia che contiene importanti novità per il settore immobiliare.

La prima importante novità riguarda le detrazioni Irpef per chi acquista  negli anni tra il 2014 e il 2017 immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, da dare in locazione per i  prossimi 8 anni a canone concordato. L’acquirente potrà godere di una deduzione Irpef dal reddito complessivo pari al 20%  del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro).

L’incentivo, previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”),  è da ripartire in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno). Il beneficio vale anche per chi costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell’inizio lavori.

Per ottenerela detrazione Irpefè necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario.

2) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate zone agricole.

3) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria A/1, A/8 e A/9

4) l'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche A o B.

 

IL DECRETO SBLOCCA ITALIA  PREVEDE NUOVE TUTELE PER I CONTRAENTI DI LOCAZIONI IMMOBILIARI STIPULATE IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA COMPRAVENDITA -  RENT TO BY

Con il decreto legge12 settembre 2014, n. 133 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina dei contratti di locazione in funzione della successiva compravendita di immobili; fenomeno meglio conosciuto nella prassi come "rent to buy". Con tale espressione si intende un'operazione economica con la quale una parte concede immediatamente in godimento (locazione) l'uso di un immobile ad un potenziale acquirente, il quale ne acquisterà la proprietà soltanto in un momento successivo infatti trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Tale operazione consente, da un lato, al potenziale acquirente di ottenere la disponibilità dell'immobile e di imputare, in tutto o in parte, i canoni versati per l'iniziale locazione al pagamento del prezzo di compravendita, mentre, dall'altro lato, consente al potenziale venditore di individuare rapidamente futuri acquirenti, mettendo a reddito l'immobile.

Lo scopo della normativa risponde all'esigenza di far fronte alla domanda di tutela dei contraenti, anche in considerazione della perdurante crisi economica che ha colpito, in maniera particolarmente pesante, il mercato immobiliare.

Per una maggior tutela del futuro acquirente, il legislatore ha  previsto che il contratto debba essere trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.. e che a questo si applichino gli effetti di cui all'art. 2643, comma primo, n. 8 c.c.  così si estendono al "rent to buy" le medesime tutele previste per il promissario acquirente del contratto preliminare di compravendita immobiliare, in termini di opponibilità a terzi del contratto. Pertanto, in virtù di tale disciplina, dal momento della trascrizione il conduttore-futuro acquirente ha la sicurezza che per i successivi dieci anni il bene non potrà essergli rivendicato (e quindi sottratto) da terzi e/o da eventuali aventi causa.

La norma mira evidentemente a tutelare la posizione del conduttore con diritto d'acquisto che abbia trascritto il proprio titolo.

Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile.

  
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