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Comprare casa nel 2023, tutto ciò che devi sapere sulle novità tributarie.

Se stai pensando di acquistare o ristrutturare casa nel 2023, ecco cosa devi sapere.

 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della “prima casa” (art. 1, c. 74, lett. c, L. n. 197/2022)

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 (rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2022) i termini per acquistare la prima casa con le agevolazioni previste per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di eta' e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. agevolazione “prima casa under 36”).

Si ricorda che i benefici consistono nell’esenzione totale dalle imposte di registro e ipo-catastali ovvero, in caso di acquisto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Fondo di garanzia “prima casa” (art. 1, c. 74, lett. c), L. n. 197/2022).

Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per presentare le domande di accesso al Fondo di garanzia per la “prima casa” da parte di determinate categorie considerate prioritarie41, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita' superiore all’80%42.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia e' elevata all’80% della quota capitale

 

Detrazione fiscale per acquisti di immobili in classe energetica A o B (art. 1, c. 76, L. n. 197/2022).  

La norma di legge introduce una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dovuta sugli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2023, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite;

La detrazione in questione e' pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed e' ripartita in 10 quote costanti annuali.

ESEMPIO: in data 30 giugno 2023, Tizio acquista da un’impresa di costruzione e ristrutturazione un’unita' immobiliare residenziale in classe energetica A, con le agevolazioni “prima casa”, al prezzo di € 180.000, oltre IVA al 4% (pari a € 7.200). Alla luce della nuova agevolazione fiscale, Tizio matura il diritto ad una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile, pari a € 3.600, da utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi a riduzione dell’imposta lorda, in 10 rate annuali di uguale importo (ciascuna di importo pari a € 360).

La detrazione spetta non solo per l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche per la “seconda casa” nonche' per gli immobili c.d. “di lusso”;

l’agevolazione e' cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte dell’acquisto di unita' immobiliari residenziali facenti parte di edifici interamente ristrutturati, da calcolarsi sul 25% del prezzo di compravendita (con un plafond di spesa massima di € 96.000) (articolo 16-bis, c. 3, del d.P.R. n. 917/86).

 

Bonus mobili e arredi (art. 1, c. 277, L. n. 197/2022).


La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici viene prorogata al 31 dicembre 2024 ma, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, viene diminuito il plafond di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione.In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il massimale di spesa per la detrazione in esame viene ridotto da € 10.000 a € 8.000.

Invece, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il massimale di spesa diminuisce da € 8.000 a € 5.000.

Restano invariate le modalita' di fruizione della detrazione fiscale in questione:
1) recupero in
10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi.

2) non ammissibilita' della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • sostenimento di spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica);
  • connessione della suddetta spesa con l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio;

l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;

Bonus verde (art. 1, c. 38, L. n. 234/2021).

Resta confermata la proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e/o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).
Il
plafond massimo di spesa su cui calcolare la suddetta detrazione resta fissato in € 5.000 per unita' immobiliare ad uso abitativo.

Restano invariate le modalita' di fruizione della detrazione fiscale in questione:

1) recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;

2) non ammissibilita' dell’istituto della cessione del credito e/o dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

 Il bonus per ristrutturazioni edilizie (art. 1, c. 37, L. n. 234/2021).

Resta confermata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte del sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio.

Resta altresi' invariato a € 96.000 per unita' immobiliare il plafond massimo di spesa su cui calcolare la suddetta detrazione. 

Con riferimento alle modalita' di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  •  puo' essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi;
  •  puo' essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  •  puo' essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

 

L’Ecobonus (art. 1, c. 37, L. n. 234/2021).

Anche gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”) restano in vigore fino al 31 dicembre 2024; si tratta delle detrazioni fiscali del 50%/65%, delle detrazioni del 70%/75% (c.d. “ecobonus parti comuni”) e delle detrazioni dell’80%/85% (c.d. “eco-sismabonus parti comuni”).

 

Le novita' sul Superbonus 110% (art. 1, c. 894, L. n. 197/2022).

Per quel che concerne il c.d. “Superbonus 110%” va evidenziato che alcune modifiche a tale normativa erano gia' state introdotte da parte del c.d. decreto “Aiuti quater”22, alle quali si sono aggiunte importanti novita' previste dalla Legge di Stabilita' 2023.

In base al richiamato decreto “Aiuti quater”, e' stato previsto che gli interventi effettuati da:

  •   condomi'ni;

  •   persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico  proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche;

  •   persone fisiche, con riferimento agli interventi sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

  • beneficeranno del Superbonus nella misura del 110% soltanto per le spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre 2022Invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, l’aliquota di detrazione scende dal 110% al 90%.

  
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